IMPOSTE ALLA FONTE
01.01.2024: nuove Tabelle, nuove Aliquote e
definizione di nuovo e vecchio frontaliere
Il nuovo accordo tra Svizzera ed Italia sull’imposizione dei frontalieri cambia le regole per il calcolo delle trattenute Imposte alla Fonte
Il nuovo accordo tra la Svizzera e l'Italia sull'imposizione dei lavoratori frontalieri è entrato in vigore il 17 luglio 2023.
Le disposizioni in esso contenute devono essere applicate dal 1° gennaio 2024.
I Cantoni interessati dall'accordo sono Ticino, Vallese e Grigioni.
Viene introdotto il concetto di vecchio e nuovo frontaliere.
Solo le contabilità salariali certificate swissdec 5.0 sono in grado di elaborare tutte le informazioni che consentono l'adempimento dei cambiamenti normativi e la relativa trasmissione sicura e protetta agli enti competenti.
La versione 2024 di Planet HR è in linea con le specifiche che regolano le contabilità salariali certificate.
I datori di lavoro che occupano personale soggetto alle Imposte alla Fonte del Cantone Ticino, hanno ricevuto una comunicazione inerente la trasmissione elettronica dei dati.
I datori di lavoro sono chiamati a raccogliere le informazioni necessarie, informare i collaboratori secondo la LPD e inviare all'autorità fiscale i dati entro il 31.01.2025.
Un estratto del documento Scambio automatico di informazioni CH-I, pubblicato sul sito delle Imposte alla fonte del Cantone Ticino, cita:
Nome, Cognome, data di nascita e indirizzo di residenza - Luogo di nascita - Codice fiscale italiano - Salario lordo - Contributi sociali obbligatori a carico del lavoratore - Totale imposta alla fonte prelevata sul salario - Generalità del datore di lavoro.
In ultima analisi sono le Autorità fiscali a definire i soggetti da inviare in base ai dati trasmessi dai datori di lavoro.
Come indicato nel documento Scambio automatico di informazioni CH-I, pubblicato sul sito delle Imposte alla fonte del Cantone Ticino, i frontalieri soggetti allo scambio dati con l'Italia sono:
Nuovi frontalieri fiscali (permessi G, notifiche 90 giorni oppure cittadini svizzeri) residenti nei Comuni della zona di frontiera (Elenco 1) che non possono beneficiare del regime transitorio.
Frontalieri residenti in Comuni al di fuori della fascia dei 20 km dal confine.
Frontalieri con rientro settimanale indipendentemente dal Comune di residenza in Italia.
E' stato pubblicato sul sito delle Imposte alla fonte del Cantone Ticino, l'elenco dei comuni di frontiera suddividendoli in Elenco 1- Nuovi frontalieri fiscali e Elenco 1A - Vecchi frontalieri fiscali
E' disponibile anche un documento, dove viene illustrata la tipologia di lavoratori frontalieri e viene fornita la definizione di "qualifica di frontaliere fiscale"
I nuovi frontalieri fiscali devono avere l'attuale domicilio in un Comune presente nell'Elenco 1- Nuovi frontalieri fiscali pubblicato sul sito delle Imposte alla fonte del Cantone Ticino.
E' disponibile un "Simulatore statuto frontaliere" per aiutare a distinguere i vecchi frontalieri dai nuovi.
Le tabelle Imposte alla Fonte A, B, C o H sono da assegnare ai dimoranti, residenti fiscali esteri (anche con rientro settimanale) e vecchi frontalieri.
Le tabelle Imposte alla Fonte R, S, T o U sono da assegnare ai nuovi frontalieri fiscali.
E' disponibile un "Calcolatore d'imposta" per aiutare ad assegnare le tabelle corrette.
I primi 17 episodi della serie "Nuovo accordo per l'imposizione dei lavoratori frontalieri"
I seguenti link sono utili per ottenere informazioni dettagliate sull'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri. Accordo in formato PDF su www.ti.ch/fonte. "L’Accordo sull’imposizione dei frontalieri con l’Italia è entrato in vigore", pagina informativa sul portale del Governo svizzero. Il nuovo Accordo è entrato in vigore il 17 luglio 2023
Un estratto dal Foglio informativo pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze e dell'economia (pagina dedicata). "...Vecchi frontalieri: le persone che rispettavano le condizioni per essere considerate dei frontalieri fiscali e che lavoravano nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese il 17 luglio 2023...". "...definizione formale di «lavoratore frontaliere»...le persone che abitano in un Comune il cui territorio si trova nella zona di 20 km dal confine e che rientrano ogni giorno al loro Comune di residenza..."
Un estratto dal Foglio informativo pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze e dell'economia (pagina dedicata). "...Nuovi frontalieri: le persone che acquisiscono lo statuto di lavoratore frontaliere dopo l’entrata in vigore dell’accordo, ossia il 17 luglio 2023, sono considerate nuovi frontalieri...". "...definizione formale di «lavoratore frontaliere»...le persone che abitano in un Comune il cui territorio si trova nella zona di 20 km dal confine e che rientrano ogni giorno al loro Comune di residenza..."
Secondo l'articolo 9 dell'Accordo «Regime transitorio» "...sono Vecchi frontalieri: le persone che soddisfano le condizioni per essere definite nuovo frontaliere e che hanno già lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese durante il periodo dal 31.12.2018 al 17.07.2023 come frontaliere fiscale. In questo caso è da tenere in considerazione la data della precedente attività, all’interno del periodo sopra menzionato, e NON la data del rilascio del nuovo permesso di lavoro/notifica 90 giorni/inizio nuova attività per i cittadini svizzeri residenti in fascia.
L'Ufficio delle Imposte alla Fonte del Cantone Ticino ha pubblicato l'Attestazione statuto vecchio frontaliere in caso di assunzione dal 18.07.2023. "...il dipendente richiede di essere imposto quale “vecchio frontaliere” e di adempiere tutti i requisiti previsti dall’art. 9 dell'Accordo...""...Il documento dev’essere firmato dal/dalla dipendente e conservato dal datore di lavoro per i propri atti...."
Come consuetudine i datori di lavoro sono tenuti a consegnare a tutti i dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte del Canton Ticino il "Formulario di annuncio. Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte". Dal 2024 il formulario contiene nuove importanti informazioni! L'Ufficio imposte alla Fonte del Canton Ticino mette a disposizione delle aziende le "Istruzioni alla compilazione del formulario".
Con l'entrata in vigore del nuovo "Accordo sull’imposizione dei frontalieri con l’Italia" viene introdotto il concetto di nuovo frontaliere. Dal 2024 le tabelle Imposte alla Fonte per i nuovi frontalieri differiranno da quelle assegnate a tutti gli altri lavoratori. Approfondimenti sul "Portale del Governo svizzero".
Fino al 31.12.2023 la Tabella F si applica ai "Frontalieri fiscali ... sposati aventi il coniuge che svolge attività lucrativa al di fuori della Svizzera". Dal 01.01.2024 per questi soggetti valgono le tariffe dell’imposta alla fonte ordinarie; per i doppi redditi la tabella C. "Estratto delle spiegazioni concernenti l'ordinanza". Ai NUOVI frontalieri con la medesima situazione famigliare si applica la tabella T. "Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo".
>Dal 01.01.2024 la collaboratrice/il collaboratore coniugata/o o con partner registrata/o con un solo reddito ha la tabella: "S" se nuovo frontaliere fiscale detentore di un permesso G, notifica 90 giorni o Svizzero, residente in un comune della fascia di confine con rientro giornaliero al proprio domicilio con inizio attività dal 18.07.2023. "B" per gli altri contribuenti che non sottostanno al nuovo accordo. Approfondimenti sul sito "dell'Ufficio Imposte alla Fonte".
Dal 01.01.2024 la collaboratrice/il collaboratore convivente, con figli a carico, con reddito maggiore del convivente ha la tabella: "U" se nuovo frontaliere fiscale detentore di un permesso G, notifica 90 giorni o Svizzero, residente in un comune della fascia di confine con rientro giornaliero al proprio domicilio con inizio attività dal 18.07.2023 "H" per gli altri contribuenti che non sottostanno al nuovo accordo. Approfondimenti sul sito "dell'Ufficio Imposte alla Fonte".
Dal 01.01.2024 la collaboratrice/il collaboratore nubile, celibe, divorziato/a, separato/a, vedovo/a o convivente senza figli ha la tabella: "R" se nuovo frontaliere fiscale detentore di un permesso G, notifica 90 giorni o Svizzero, residente in un comune della fascia di confine con rientro giornaliero al proprio domicilio con inizio attività dal 18.07.2023 "A" per gli altri contribuenti che non sottostanno al nuovo accordo. Approfondimenti sul sito "dell'Ufficio Imposte alla Fonte".
Il documento ufficiale pubblicato dall'Ufficio Imposte alla fonte e del bollo del Cantone Ticino sullo "scambio automatico d'informazioni previsti dal nuovo accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri". "Planet HR" consente la raccolta e l'invio elettronico annuale delle informazioni richieste secondo la normativa in vigore tramite il canale sicuro swissdec 5.0
"L'elenco pubblicato per l’Accordo del 2020 conterrà tutti i comuni considerati nel raggio di 20 km e riferiti ai Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese...". "Si tratta di un elenco a sé stante che riprenderà in gran parte le liste utilizzate ai fini dell’applicazione dell'Accordo del 1974." Approfondimenti sul sito "dell'Ufficio Imposte alla Fonte del Cantone Ticino".
Chi sono i "Nuovi frontalieri fiscali", i "Vecchi frontalieri fiscali" e i "Frontalieri non contemplati nell'Accordo"? Per rispondere a queste e altre domande fare riferimento al nuovo documento disponibile sul sito dell'Ufficio Imposte alla fonte e del bollo del Cantone Ticino che definisce le "TIPOLOGIE DI LAVORATORI FRONTALIERI AI SENSI DELL’ACCORDO TRA SVIZZERA E ITALIA".
Un aspetto rilevante del Nuovo Accordo del 2020, siglato da Svizzera ed Italia, riguarda il trattamento fiscale riservato ai lavoratori che a vario titolo rientrano o meno nelle definizioni descritte nel documento pubblicato sul sito dell'Ufficio Imposte alla fonte e del bollo del Cantone Ticino. "TIPOLOGIE DI LAVORATORI FRONTALIERI AI SENSI DELL’ACCORDO TRA SVIZZERA E ITALIA".
I "Nuovi frontalieri fiscali", come definito nell'Accordo tra Svizzera ed Italia, oltre all'imposizione alla fonte in base alle tabelle R, S, T, U sono soggetti ad un'ulteriore imposizione del reddito svizzero da attività dipendente in Italia con computo dell’imposta Svizzera". Per approfondimenti fare riferimento al documento disponibile sul sito dell'Ufficio Imposte alla fonte e del bollo del Cantone Ticino che definisce le "TIPOLOGIE DI LAVORATORI FRONTALIERI AI SENSI DELL’ACCORDO TRA SVIZZERA E ITALIA".
Un'altra tipologia di lavoratori ai sensi dell'Accordo tra Svizzera ed Italia è relativa ai “Frontalieri non contemplati nell’Accordo”. I datori di lavoro devono prestare particolare attenzione alla loro definizione e al relativo trattamento fiscale. "TIPOLOGIE DI LAVORATORI FRONTALIERI AI SENSI DELL’ACCORDO TRA SVIZZERA E ITALIA".