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Il Cantone Ticino, come il Vallese e i Grigioni, occupano personale proveniente dall'Italia. Nel 1974 è stato concluso un accordo, tra Svizzera e Italia, che regola l'imposizione dei FRONTALIERI FISCALI (Tutti i lavoratori, qualsiasi sia la loro nazionalità, titolari di un permesso G oppure cittadini svizzeri domiciliati in un Comune italiano in virtù dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri concluso il 3 ottobre 1974, sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito d’attività lucrativa dipendente).


Come noto, dal 01.01.2021 la tabella per l'attività accessoria (TABELLA D 10%) è stata eliminata. Fino alla fine del 2020 viene applicata ai redditi d'attività lucrativa dipendente, presso ogni singolo datore di lavoro, nei casi in cui il grado di occupazione è inferiore al 50% e la prestazione lorda mensile è inferiore o uguale a CHF 2'000.00.