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News / Assegni familiari

PROGEL News - Legge cantonale sugli Assegni famiglia - BU del 10 febbraio 2009.


Come integrazione della LAFam, legge federale sugli assegni falimiari, il Cantone Ticino ha pubblicato in via definitiva sul Bollettino Ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi del 10 febbraio 2009, le modalità di finanziamento realtive agli Assegni Integrativi (AFI).

Riportiamo il passaggio del testo di legge relativo:

Capitolo settimo Finanziamento A Assegno integrativo

Art. 73 1 L’assegno integrativo è finanziato:

a) da un contributo dello 0.15% sul reddito soggetto all’AVS versato da chi esercita un’attività lucrativa indipendente;
b) da un contributo dello 0.15% sul reddito soggetto all’AVS versato dal salariato il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo;
c) da un contributo dello 0.15% sui salari determinanti ai fini dell’AVS versato dai datori di lavoro;
d) da un contributo dello 0.15% sui contributi AVS pagati dalle persone senza attività lucrativa;
e) in via sussidiaria, dal Cantone.

2 I contributi sono fissati e riscossi dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari. È applicabile la legislazione federale sull’AVS.
3 Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati 
per l’assegno per figli e l’assegno di formazione.

Per una più approfondita lettura delle novità introdotte in materia di Assegni familiari, vi invitiamo a fare riferimento alla pagina del sito dell'istituto delle assicurazioni sociali http://www.iasticino.ch/ita/home.php?pag=prodotti/assegni/approfondimenti/leggi.htm