IMPOSTE ALLA FONTE
01.01.2021: nuove Tabelle, nuove Aliquote e
nuove Regole per il calcolo delle trattenute
Il fumetto Imposte alla fonte 2021, Il codice tariffario B applicato ai contribuenti coniugati/partner registrati
I casi Imposte alla Fonte 2021, pubblicati sul sito www.progel.ch, si riferiscono alle tabelle in vigore dal 01.01.2021 per il Cantone Ticino. Per una visione completa delle tabelle applicate a livello nazionale nelle diverse situazioni (es. frontalieri tedeschi) si faccia riferimento alla Circolare 45 dell'AFC e alle Direttive 5.0 di swissdec.
Analizziamo ora il codice tariffario B applicato alle persone titolari di un permesso B, L, G oppure cittadini svizzeri residenti all'estero con rientro settimanale.
Per prima cosa è fondamentale identificare il soggetto contribuente che soddisfa i requisiti descritti. Riportiamo quanto scritto nella Circolare 45 dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni:
4.2 Tariffa per i coniugi con un solo reddito e con doppio reddito (tariffari B e C o M e N)
Il tariffario B (M per i frontalieri secondo la CDI-D) si applica nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un’attività lucrativa. Il tariffario C (N per i frontalieri secondo la CDI-D) si applica nel caso in cui entrambi i coniugi esercitino un’attività lucrativa.
L’attività lucrativa dell’altro coniuge sussiste se questi esercita un’attività lucrativa indipendente o dipendente in Svizzera o all’estero oppure consegue proventi compensativi. L’ammontare dei proventi conseguiti in Svizzera o all’estero è irrilevante. L’imposta alla fonte per i coniugi con doppio reddito è calcolata secondo tariffe che tengono conto del cumulo dei loro redditi, degli importi forfettari e delle deduzioni nonché della deduzione concessa in caso d’attività lucrativa dei due coniugi (cfr. art. 85 cpv. 3 LIFD).
Se uno dei coniugi interrompe la sua attività lucrativa o non ha più diritto ai proventi compensativi, a partire dal mese successivo il reddito salariale dell’altro coniuge soggiace all’imposta alla fonte alla tariffa per i coniugi con un solo reddito (tariffario B o M). Se uno dei coniugi intraprende un’attività lucrativa, sul suo reddito è immediatamente applicabile la tariffa per i coniugi con doppio reddito (tariffario C o N). Per l’altro coniuge (già esercitante un’attività lucrativa), la tariffa per i coniugi con doppio reddito (tariffario C o N) è applicabile dal mese successivo.
Il tariffario C (oppure N) non si applica se l’altro coniuge consegue esclusivamente un reddito che viene tassato in base al tariffario E secondo la procedura di conteggio semplificata (cfr. art. 37a LIFD) ai sensi della legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41).
Il tariffario B (M per i frontalieri secondo la CDI-D) si applica nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un’attività lucrativa. Il tariffario C (N per i frontalieri secondo la CDI-D) si applica nel caso in cui entrambi i coniugi esercitino un’attività lucrativa.
L’attività lucrativa dell’altro coniuge sussiste se questi esercita un’attività lucrativa indipendente o dipendente in Svizzera o all’estero oppure consegue proventi compensativi. L’ammontare dei proventi conseguiti in Svizzera o all’estero è irrilevante. L’imposta alla fonte per i coniugi con doppio reddito è calcolata secondo tariffe che tengono conto del cumulo dei loro redditi, degli importi forfettari e delle deduzioni nonché della deduzione concessa in caso d’attività lucrativa dei due coniugi (cfr. art. 85 cpv. 3 LIFD).
Se uno dei coniugi interrompe la sua attività lucrativa o non ha più diritto ai proventi compensativi, a partire dal mese successivo il reddito salariale dell’altro coniuge soggiace all’imposta alla fonte alla tariffa per i coniugi con un solo reddito (tariffario B o M). Se uno dei coniugi intraprende un’attività lucrativa, sul suo reddito è immediatamente applicabile la tariffa per i coniugi con doppio reddito (tariffario C o N). Per l’altro coniuge (già esercitante un’attività lucrativa), la tariffa per i coniugi con doppio reddito (tariffario C o N) è applicabile dal mese successivo.
Il tariffario C (oppure N) non si applica se l’altro coniuge consegue esclusivamente un reddito che viene tassato in base al tariffario E secondo la procedura di conteggio semplificata (cfr. art. 37a LIFD) ai sensi della legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41).
Quali sono quindi le informazioni che un datore di lavoro deve avere per poter attribuire correttamente la tabella B ad un suo collaboratore?
- La tabella B é valida, a partire dal 01.01.2021, in tutti i Cantoni
- E' applicata ai contribuenti titolari di un permesso B, L, G oppure cittadini svizzeri residenti all'estero che rientrano settimanalmente al proprio domicilio
- Lo stato civile dei soggetti in questione deve corrispondere a Coniugato/a o Partner registrato
- Il coniuge o partner registrato NON lavora, NON percepisce indennità sostitutive, rendite e/o pensioni
Il datore di lavoro assegna senza indugio la tabella B.
Nella prossima uscita: "La tabella C quando si applica e a quali contribuenti..."