IMPOSTE ALLA FONTE
01.01.2021: nuove Tabelle, nuove Aliquote e
nuove Regole per il calcolo delle trattenute
Il fumetto Imposte alla fonte 2021, Il codice tariffario F per i frontalieri fiscali dall'Italia
I casi Imposte alla Fonte 2021, pubblicati sul sito www.progel.ch, si riferiscono alle tabelle in vigore dal 01.01.2021 per il Cantone Ticino. Per una visione completa delle tabelle applicate a livello nazionale nelle diverse situazioni (es. frontalieri tedeschi) si faccia riferimento alla Circolare 45 dell'AFC e alle Direttive 5.0 di swissdec.
Analizziamo ora il codice tariffario F applicato, nei Cantoni TI, VS e GR, alle persone con domicilio in un comune italiano confinante e il cui partner esercita attività lucrativa al di fuori della Svizzera.
Per prima cosa è fondamentale identificare il soggetto contribuente che soddisfa i requisiti descritti. Nella Direttiva N.1 della Divisione delle Contribuzioni, valida dal 01.01.2015, troviamo la seguente definizione:
Lavoratori dipendenti che rientrano nell’applicazione dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri concluso il 3 ottobre 1974. Tutti i lavoratori, qualsiasi sia la loro nazionalità, titolari di un permesso G oppure cittadini svizzeri domiciliati in un Comune italiano in virtù dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri concluso il 3 ottobre 1974, sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito d’attività lucrativa dipendente.
ATTENZIONE: se coniugato, fa stato la residenza nel Comune italiano dove risiede il nucleo familiare
L'elenco dei comuni italiani confinanti è pubblicato sul sito www.ti.ch/fonte/«Imposte alla fonte Applicativo iFonte».
Il tariffario F si applica ai frontalieri provenienti dall’Italia che, ai sensi dell’accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine (RS 0.642.045.43), vivono in un Comune italiano di confine e il cui coniuge esercita un’attività lucrativa al di fuori della Svizzera. Il reddito da attività lucrativa conseguito al di fuori della Svizzera non è considerato nel calcolo del reddito determinante ai fini dell’aliquota (cfr. in proposito le spiegazioni del 19 febbraio 2013 sulla modifica dell’OIFo, pagg. 5–6 all’indirizzo: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/29838.pdf
Il tariffario F si applica solo nei Cantoni del Ticino, del Vallese e dei Grigioni.