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IMPOSTE ALLA FONTE

01.01.2021: nuove Tabelle, nuove Aliquote e
nuove Regole per il calcolo delle trattenute

Il fumetto Imposte alla fonte 2021, Il codice tariffario F per i frontalieri fiscali dall'Italia

I casi Imposte alla Fonte 2021, pubblicati sul sito www.progel.ch, si riferiscono alle tabelle in vigore dal 01.01.2021 per il Cantone Ticino. Per una visione completa delle tabelle applicate a livello nazionale nelle diverse situazioni (es. frontalieri tedeschi) si faccia riferimento alla Circolare 45 dell'AFC e alle Direttive 5.0 di swissdec.

Analizziamo ora il codice tariffario F applicato, nei Cantoni TI, VS e GR, alle persone con domicilio in un comune italiano confinante e il cui partner esercita attività lucrativa al di fuori della Svizzera.

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Per prima cosa è fondamentale identificare il soggetto contribuente che soddisfa i requisiti descritti. Nella Direttiva N.1 della Divisione delle Contribuzioni, valida dal 01.01.2015, troviamo la seguente definizione:

FRONTALIERI FISCALI
Lavoratori dipendenti che rientrano nell’applicazione dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri concluso il 3 ottobre 1974. Tutti i lavoratori, qualsiasi sia la loro nazionalità, titolari di un permesso G oppure cittadini svizzeri domiciliati in un Comune italiano in virtù dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri concluso il 3 ottobre 1974, sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito d’attività lucrativa dipendente.
ATTENZIONE: se coniugato, fa stato la residenza nel Comune italiano dove risiede il nucleo familiare

L'elenco dei comuni italiani confinanti è pubblicato sul sito www.ti.ch/fonte/«Imposte alla fonte Applicativo iFonte».

Visto la particolare rilevanza del tema, riportiamo un estratto delle Direttive 5.0 di swissdec che entrano nel merito della definizione di frontaliere fiscale dall'Italia.
4.5 Tariffa per i frontalieri provenienti dall’Italia (tariffario F)
Il tariffario F si applica ai frontalieri provenienti dall’Italia che, ai sensi dell’accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine (RS 0.642.045.43), vivono in un Comune italiano di confine e il cui coniuge esercita un’attività lucrativa al di fuori della Svizzera. Il reddito da attività lucrativa conseguito al di fuori della Svizzera non è considerato nel calcolo del reddito determinante ai fini dell’aliquota (cfr. in proposito le spiegazioni del 19 febbraio 2013 sulla modifica dell’OIFo, pagg. 5–6 all’indirizzo: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/29838.pdf

Il tariffario F si applica solo nei Cantoni del Ticino, del Vallese e dei Grigioni.
Nella prossima uscita: "La tabella per un cittadino svizzero che ha spostato il proprio domicilio in fascia di confine con l'Italia..."