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IMPOSTE ALLA FONTE

01.01.2021: nuove Tabelle, nuove Aliquote e
nuove Regole per il calcolo delle trattenute

Il fumetto Imposte alla fonte 2021, i dubbi della Direzione

Iniziamo col fare un po' di chiarezza. In qualità di Responsabile del personale vi verranno poste una serie di domande.

Queste potranno certamente arrivare dai collaboratori ma anche da esponenti della direzione, preoccupati o semplicemente incuriositi dalle "voci di corridoio".

E' bene farsi trovare pronti. Ecco alcune risposte preconfezionate che possono tornare utili.

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  •  Le nuove regole sono valide su tutto il territorio nazionale, tutti i Cantoni aderiscono a queste nuove norme
  •  Tutte le aziende che impiegano personale soggetto alla fonte devono rispettare i dettami della Circolare 45 dell'AFC.
  •  Il calcolo delle trattenute imposte alla fonte per i programmi certificati swissdec devono attenersi a quanto riportato nelle Direttive 5.0., come specificato nella stessa Circolare 45 dell'AFC
  •  Le disposizioni entrano in vigore a partire dal calcolo dei salari di gennaio 2021
  •  Vengono ritoccate le aliquote delle trattenute alla fonte dal 01.01.2021. Inoltre è previsto un nuovo algoritmo di assegnazione delle tabelle ai collaboratori, in base alla loro situazione famigliare ed economica
Un tema di sicuro interesse, che approfodiremo nelle prossime uscite, riguarda il metodo di calcolo che i Cantoni possono adottare a partire dal 01.01.2021. Come anticipazione riportiamo un passaggio estratto dalla Circolare 45 dell'AFC:

Le novità principali sono le seguenti e riguardano:
1. le autorità fiscali: la presente circolare, cosi come tutte le altre circolari dell’AFC è valida su tutto il territorio nazionale e deve pertanto essere applicata da tutti i Cantoni;
2. i debitori della prestazione imponibile: le imposte alla fonte sono conteggiate direttamente presso il Cantone competente secondo l’articolo 107 LIFD e in base al suo modello (mensile o annuale; cfr. cifre 6 e 7 più avanti nonché allegato III).
Nella prossima uscita: "La tabella valida dall'01.01.2021 per un contribuente titolare di un permesso G oppure cittadino svizzero, residenti all'estero che rientrano giornalmente al proprio domicilio, celibe (nubile, divorziata/o, separata/o legalmente o di fatto, vedova/o), con figli..."